ON. GIULIANO PISAPIA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Al Ministro della Salute
Al Ministro della Giustizia
Premesso che:
- L’art. 11 della L. 354/75 prevede
l’organizzazione di un servizio di assistenza sanitaria all’interno delle
carceri adeguato alle esigenze dei detenuti ed internati ristretti, e che per
tale motivo è stato creato un apposito servizio integrativo di assistenza
sanitaria e guardia medica nell’ambito di ogni istituto;
- L’art. 51 della L. 740/70 prevede
l’assegnazione di un numero congruo di medici che assicurino nelle 24 ore un
servizio continuativo di guardia medica;
- L’art. 53 della citata norma preveda la
creazione di un servizio di una guardia infermieristica, avvalendosi dell’opera
di infermieri professionali per l’intero arco delle 24 ore;
- Tali servizi dovrebbero essere garantiti per
l’intero arco delle 24 ore a tutela e prevenzione di ogni evenienza clinica o
traumatica;
- Il giorno 16 ottobre 2003, presso la IIIª
Casa Circondariale di Rebibbia a Roma, il servizio medico d’urgenza ha subito
un’interruzione di circa tre ore, lasciando i detenuti senza la prevista
assistenza medica e con il solo infermiere che – notoriamente – non può
sostituire il medico nelle sue funzioni;
- L’episodio citato appare ancor più grave se
si considera il fatto che in quell’istituto risiedono soltanto tossicodipendenti
per un programma intensivo di disintossicazione e riabilitazione dall’uso di
sostanze stupefacenti, persone quindi particolarmente soggette ad una situazione
di stress da impegno psicologico e, conseguentemente, esposte in particolar modo
ad eventi critici.
Per sapere:
- Se il ministro della Salute ritenga che un
servizio di guardia medica possa essere arbitrariamente sospeso per non
identificate esigenze, tali da consentire un’interruzione con grave rischio per
la salute dei detenuti;
- Se ritenga che la presenza dell’infermiere
professionale possa considerarsi sostitutiva del medico anche se solo per poche
ore e se, comunque, una reperibilità telefonica possa essere considerata
equivalente o sufficiente in tali casi, e con quali limiti;
- Se non ritenga che questi episodi, e numerosi
altri segnalati anche dalle cronache, non siano imputabili al rilevante ritardo
con cui il Governo non ha ancora adempiuto a quanto previsto nel D. Lgs. 230/99,
che prevedeva il trasferimento del personale sanitario del Ministero della
Giustizia alle Regioni, anche in virtù delle mutate competenze in tema di sanità
pubblica previste dalla modifica del Titolo V della Costituzione - e
recentemente riaffermate in sede di prima lettura al Senato - e del disegno di
legge costituzionale n. 2544 del 17/10/03;
- quali provvedimenti intenda adottare per
ovviare a quanto sopra esposto.
- Le informazioni del Ministro della Giustizia
riguardo ad eventuali ordini o autorizzazioni impartite da parte del Suo
Ministero, tali da permettere o prevedere l’interruzione di un servizio medico
d’urgenza negli istituti penitenziari;
- se non ritenga che tali comportamenti,
laddove sia dimostrata una reale corrispondenza ai fatti citati, non possa
essere di grave pregiudizio per la tutela dell’integrità fisica dei detenuti;
- quali provvedimenti intenda adottare al fine
di accertare il reale svolgimento dei gravi fatti esposti in premessa, e se
quanto riportato sia prassi usuale anche in altri istituti di pena;
- se in tutti gli istituti di pena è garantito
il servizio di guardia medica sulle 24h, così come previsto dalle leggi citate
in premessa;
- quali provvedimenti intende adottare al fine
accertare le responsabilità di quanto accaduto.
On. Giuliano Pisapia |