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promozione atti parlamentari promossi da Antigone
ON. GIULIANO PISAPIA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Al Ministro della Salute

Al Ministro della Giustizia

Premesso che:

- L’art. 11 della L. 354/75 prevede l’organizzazione di un servizio di assistenza sanitaria all’interno delle carceri adeguato alle esigenze dei detenuti ed internati ristretti, e che per tale motivo è stato creato un apposito servizio integrativo di assistenza sanitaria e guardia medica nell’ambito di ogni istituto;

- L’art. 51 della L. 740/70 prevede l’assegnazione di un numero congruo di medici che assicurino nelle 24 ore un servizio continuativo di guardia medica;

- L’art. 53 della citata norma preveda la creazione di un servizio di una guardia infermieristica, avvalendosi dell’opera di infermieri professionali per l’intero arco delle 24 ore;

- Tali servizi dovrebbero essere garantiti per l’intero arco delle 24 ore a tutela e prevenzione di ogni evenienza clinica o traumatica;

- Il giorno 16 ottobre 2003, presso la IIIª Casa Circondariale di Rebibbia a Roma, il servizio medico d’urgenza ha subito un’interruzione di circa tre ore, lasciando i detenuti senza la prevista assistenza medica e con il solo infermiere che – notoriamente – non può sostituire il medico nelle sue funzioni;

- L’episodio citato appare ancor più grave se si considera il fatto che in quell’istituto risiedono soltanto tossicodipendenti per un programma intensivo di disintossicazione e riabilitazione dall’uso di sostanze stupefacenti, persone quindi particolarmente soggette ad una situazione di stress da impegno psicologico e, conseguentemente, esposte in particolar modo ad eventi critici.

Per sapere:

- Se il ministro della Salute ritenga che un servizio di guardia medica possa essere arbitrariamente sospeso per non identificate esigenze, tali da consentire un’interruzione con grave rischio per la salute dei detenuti;

- Se ritenga che la presenza dell’infermiere professionale possa considerarsi sostitutiva del medico anche se solo per poche ore e se, comunque, una reperibilità telefonica possa essere considerata equivalente o sufficiente in tali casi, e con quali limiti;

- Se non ritenga che questi episodi, e numerosi altri segnalati anche dalle cronache, non siano imputabili al rilevante ritardo con cui il Governo non ha ancora adempiuto a quanto previsto nel D. Lgs. 230/99, che prevedeva il trasferimento del personale sanitario del Ministero della Giustizia alle Regioni, anche in virtù delle mutate competenze in tema di sanità pubblica previste dalla modifica del Titolo V della Costituzione - e recentemente riaffermate in sede di prima lettura al Senato - e del disegno di legge costituzionale n. 2544 del 17/10/03;

- quali provvedimenti intenda adottare per ovviare a quanto sopra esposto.

- Le informazioni del Ministro della Giustizia riguardo ad eventuali ordini o autorizzazioni impartite da parte del Suo Ministero, tali da permettere o prevedere l’interruzione di un servizio medico d’urgenza negli istituti penitenziari;

- se non ritenga che tali comportamenti, laddove sia dimostrata una reale corrispondenza ai fatti citati, non possa essere di grave pregiudizio per la tutela dell’integrità fisica dei detenuti;

- quali provvedimenti intenda adottare al fine di accertare il reale svolgimento dei gravi fatti esposti in premessa, e se quanto riportato sia prassi usuale anche in altri istituti di pena;

- se in tutti gli istituti di pena è garantito il servizio di guardia medica sulle 24h, così come previsto dalle leggi citate in premessa;

- quali provvedimenti intende adottare al fine accertare le responsabilità di quanto accaduto.

On. Giuliano Pisapia

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