Testo unificato delle
proposte di legge
C. 411 Pisapia, C. 3229
Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro
(come risultante dagli
emendamenti approvati in commissione in data 26.2.04)
ISTITUZIONE DEL GARANTE
DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE
Art. 1.
(Garante dei diritti delle persone detenute o
private della libertà personale)
1. E’ istituito il Garante dei diritti delle
persone detenute o private della libertà personale, autorità garante autonoma e
indipendente, denominato, ai fini della presente legge, Garante dei diritti.
2. Il Garante dei diritti è costituito in
collegio, composto dal Presidente, nominato con determinazione adottata d’intesa
dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, e da
quattro membri eletti, a maggioranza assoluta dei componenti e con voto
limitato, in numero di due dal Senato della Repubblica ed in numero di due dalla
Camera dei deputati.
3. Il Garante dei diritti rimane in carica per
quattro anni non prorogabili, fatto salvo il regime di prorogatio. Almeno tre
mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina
del nuovo Presidente e per l’elezione dei nuovi membri.
4. Le indennità del Presidente e degli altri
membri sono equiparate al trattamento economico previsto, rispettivamente, per
il Presidente e i giudici della Corte Costituzionale dall’articolo 12 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e successive modifiche.
Art. 2
(Requisiti)
1. Ognuno dei componenti del Garante dei
diritti per essere nominato o eletto non deve avere riportato condanna penale
definitiva per delitto e deve possedere, anche disgiuntamente, i seguenti
requisiti:
a) ventennale esperienza nel campo dei diritti
umani dei detenuti;
b) formazione culturale specifica e documentata
nel campo giuridico o in quello dei diritti umani.
Art. 3
(Incompatibilità)
1. Ognuno dei componenti del Garante dei
diritti non può assumere cariche elettive, governative e istituzionali né
ricoprire altri incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura e non può
svolgere attività lavorativa, subordinata o autonoma, imprenditoriale o
libero-professionale, né attività inerenti ad una associazione o partito
politico.
Art. 4
(Sostituzione)
1. Ognuno dei componenti del Garante dei
diritti è immediatamente sostituito in caso di dimissioni, morte,
incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave
violazione dei doveri inerenti l’incarico affidato o nel caso in cui riporti
condanna penale definitiva per delitto. La valutazione circa l’effettiva
esistenza dell’impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei
doveri inerenti l’incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati, che vi procedono d’intesa e senza
ritardo.
2. Alla nomina del sostituto provvedono,
d’intesa, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
3. Il componente nominato come sostituto resta
in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato di Garante dei diritti.
Art. 5
(Organico)
1. Alle dipendenze del Garante dei diritti è
istituito un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre
amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato
ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di
provenienza.
2. L’organico dell’ufficio, in misura non
superiore a quaranta unità, è determinato, su proposta del Garante dei diritti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione
pubblica, entro tre mesi dalla data di primo insediamento del Garante dei
diritti.
3. Le spese di funzionamento dell'ufficio del
Garante dei diritti sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel
bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto
della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
4. Le norme concernenti l'organizzazione e il
funzionamento dell'ufficio del Garante dei diritti nonché quelle dirette a
disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro dell’interno e con il Ministro della giustizia, previo parere dello
stesso Garante dei diritti.
Art. 6
(Consulenze)
1. Il Garante dei diritti, nei casi in cui la
natura tecnica o la delicatezza delle questioni sottoposte alla sua valutazione
lo richiedano, può avvalersi dell’opera di consulenti remunerati in base alle
vigenti tariffe professionali.
Art. 7
(Funzione e poteri)
1. Nell’esercizio della funzione di garanzia
delle persone private della libertà personale, il Garante dei diritti:
a) concorre con il magistrato di sorveglianza
alla vigilanza diretta ad assicurare che l’esecuzione della custodia dei
detenuti, degli internati, nonché dei soggetti sottoposti a custodia cautelare
in carcere sia attuata in conformità delle norme e dei principi stabiliti dalla
Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate
dall’Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
b) adotta le proprie determinazioni in ordine
alle istanze ed ai reclami che gli vangano rivolti dagli internati e dai
detenuti ai sensi dell’articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
c) verifica che le strutture edilizie pubbliche
adibite alla restrizione od attenuazione della libertà delle persone siano
idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti
fondamentali.
2. Nell’esercizio della funzione indicata al
comma 1, il Garante dei diritti:
a) visita senza necessità di autorizzazione ed
in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici
giudiziari e gli istituti penali per minori, accedendo senza restrizione alcuna
in qualunque locale ed incontrando liberamente chiunque vi sia privato della
libertà;
b) prende visione, previo consenso anche
verbale dell’interessato, degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo
della persona privata della libertà, fatta eccezione di quelli coperti da
segreto relativi alle indagini ed al procedimento penale;
c) richiede alle amministrazioni responsabili
delle strutture indicate alla lett. a) le informazioni e le comunicazioni dei
documenti che ritenga necessari, fermo restando il divieto di cui alla lett. b);
d) nel caso in cui l’amministrazione
responsabile non fornisca risposta nel termine di giorni trenta alla richiesta
di cui alla lett. c), informa il magistrato di sorveglianza territorialmente
competente e può richiedergli di emettere ordine di esibizione dei documenti
richiesti.
3. Nell’esercizio della funzione indicata al
comma 1, lett. c), il Garante dei diritti, previo preavviso ma senza
autorizzazione, visita, in condizioni di sicurezza, i centri di permanenza
temporanea di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale nonché, previo
preavviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative
in corso, le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme
dell’arma dei carabinieri, le caserme della guardia di finanza ed i
commissariati di pubblica sicurezza.
4. I componenti del Garante dei diritti sono
tenuti al segreto su quanto acquisito nell’esercizio delle loro funzioni.
5. Nel caso in cui venga opposto il segreto di
Stato, il Garante dei diritti informa il magistrato di sorveglianza competente
territorialmente, affinché questi si determini se richiedere l’intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma, entro sessanta giorni,
dell’esistenza del segreto.
Art. 8
(Destinatari)
1. Tutti i detenuti o i soggetti comunque
privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante dei diritti senza
vincoli di forma.
2. All’articolo 35 comma 1, n.2 della legge 26
luglio 1975, n.354, le parole “al magistrato di sorveglianza” sono sostituite da
“al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà
personale”.
Art. 9
(Procedimento)
1. Il Garante dei diritti, quando verifichi che
le amministrazioni responsabili delle strutture indicate all’articolo 7, comma
3, lettera a) tengano comportamenti non conformi alle norme ed ai principi
indicati dall’articolo 7, comma 1, lettera a) ovvero che le istanze ed i reclami
a lui rivolti ai sensi dell’articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
siano fondati, richiede all’amministrazione interessata di determinarsi in
conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.
2. L’amministrazione interessata, se disattende
la richiesta, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta
giorni.
3. Se l’amministrazione interessata omette di
conformarsi ed il dissenso motivato non sia comunicato o non sia ritenuto
sufficiente, il Garante dei diritti si rivolge agli uffici sovraordinati a
quelli originariamente interessati.
4. Se gli uffici sovraordinati decidono di
provvedere in conformità alla richiesta, l’attivazione del procedimento
disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l’inerzia è
obbligatoria.
5. Se gli uffici sovraordinati decidono di non
accogliere la richiesta, il Garante dei diritti può richiedere al tribunale di
sorveglianza competente territorialmente di annullare l’atto che reputi
illegittimo ovvero di ordinare all’amministrazione di tenere il comportamento
dovuto.
6. Il tribunale di sorveglianza procede ai
sensi dell’articolo 71-septies della legge 26 luglio 1975, n.354.
Art. 10
(Procedimento contenzioso)
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 70, dopo il comma 8, è aggiunto
il seguente: “8-bis. Il tribunale di sorveglianza giudica altresì dei ricorsi
presentati dal Garante dei diritti delle persone detenute o private della
libertà personale nell’esercizio dei poteri conferitigli dalla legge”;
b) dopo l’articolo 71-sexies della legge 26
luglio 1975, n.354, è aggiunto il seguente:
“Art. 71-septies (Procedimento contenzioso).
1. Il Garante dei diritti delle persone
detenute o private della libertà personale, nei casi in cui il relativo potere
gli è conferito espressamente dalla legge, introduce il procedimento con ricorso
al tribunale di sorveglianza.
2. Il Presidente del tribunale, con decreto
motivato, dichiara l’inammissibilità del ricorso quando esso sia stato
presentato fuori dai casi previsti dalla legge ovvero quando riproponga una
questione già decisa. Contro il decreto può essere proposto ricorso per
cassazione ai sensi del comma 6.
3. Quando il presidente del tribunale di
sorveglianza ammette il ricorso, con decreto nomina il relatore e fissa la data
dell’udienza in camera di consiglio. Il ricorso ed il decreto, almeno trenta
giorni prima dell’udienza, sono notificati congiuntamente all’amministrazione
interessata ed all’internato o detenuto eventualmente interessato a cura del
ricorrente. Fino a dieci giorni prima dell’udienza possono essere depositate
memorie in cancelleria.
4. L’udienza si svolge con la partecipazione
del pubblico ministero e del Garante dei diritti. All’udienza può partecipare
anche il difensore dell’internato o del detenuto interessato ai fatti oggetto
del ricorso.
5. Il tribunale decide con ordinanza notificata
alle parti a cura della cancelleria.
6. Il Garante dei diritti ed il pubblico
ministero possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla
notificazione. La Corte di Cassazione, osservate le forme dell’articolo 611 del
codice di procedura penale, decide con ordinanza.
Art. 11
(Obbligo di denuncia)
1. Il Garante dei diritti ha l’obbligo di presentare rapporto all’autorità
giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano
costituire reato.
Art. 12
(Relazione annuale)
1. Il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà
personale ha l'obbligo di presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, la
propria relazione annuale sull'attività svolta, relativa all'anno precedente, al
Parlamento, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli
esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le
proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione, nonché lo stato dei
diritti umani negli istituti di pena e negli altri luoghi visitati.
2. La relazione annuale è altresì trasmessa al
Comitato europeo per la prevenzione della tortura, delle pene e di trattamenti
inumani o degradanti, ed al Comitato ONU contro la tortura.
3. La relazione annuale è inviata al Presidente
del Consiglio dei ministri, al Ministro dell’interno, al Ministro della
giustizia, al Ministro della salute e al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
4. Nei programmi di formazione delle scuole di
tutte le Forze di polizia deve essere previsto un insegnamento sul sistema delle
garanzie poste a tutela dei diritti umani delle persone private della libertà
personale e sulla figura del relativo Garante dei diritti.
Art. 13
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, pari a 1.127.500 euro per l’anno 2004, e a 1.975.000 euro a
decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell’Interno.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
26 febbraio 2004 |